1. I competenti organi regionali approvano una relazione annuale nella quale sono contenuti i dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatali e neonatali tardive;
b) morbilità e mortalità materne;
c) modalità di espletamento dei parti e, in particolare, dei parti strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di ossitocici, antispastici, analgesici, anestetici, altri farmaci e altri metodi non farmacologici di contenimento del dolore durante il travaglio e specificazione delle relative caratteristiche;
f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno alla dimissione, e successive dopo 3, 6, 9 e 12 mesi;
g) gravidanze fisiologiche seguite dall'ostetrica;
h) percorsi nascita seguiti in regime di continuità assistenziale;
i) frequenza ai percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita;
l) frequenza agli incontri in puerperio.
2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:
a) popolazione assistita, distinta per età, classe sociale di appartenenza, rischio
b) livelli di assistenza neonatale;
c) nati pretermine, nati morti e malformati.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministro della salute che annualmente promuove:
a) la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti;
b) lo svolgimento di indagini su:
1) la mortalità perinatale;
2) la mortalità materna;
3) l'incidenza e le motivazioni dei parti strumentali;
4) la frequenza e la tipologia di eventuali malformazioni e handicap dei nascituri e dei neonati;
5) i dati relativi all'assistenza al parto a domicilio e nelle case di maternità di cui all'articolo 8.