Art. 14.
(Relazioni e indagini).

      1. I competenti organi regionali approvano una relazione annuale nella quale sono contenuti i dati relativi a:

          a) morbilità e mortalità perinatali e neonatali tardive;

          b) morbilità e mortalità materne;

          c) modalità di espletamento dei parti e, in particolare, dei parti strumentali;

          d) complicanze in gravidanza;

          e) uso di ossitocici, antispastici, analgesici, anestetici, altri farmaci e altri metodi non farmacologici di contenimento del dolore durante il travaglio e specificazione delle relative caratteristiche;

          f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno alla dimissione, e successive dopo 3, 6, 9 e 12 mesi;

          g) gravidanze fisiologiche seguite dall'ostetrica;

          h) percorsi nascita seguiti in regime di continuità assistenziale;

          i) frequenza ai percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita;

          l) frequenza agli incontri in puerperio.

      2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:

          a) popolazione assistita, distinta per età, classe sociale di appartenenza, rischio

 

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sanitario e in base ad altri eventuali criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;

          b) livelli di assistenza neonatale;

          c) nati pretermine, nati morti e malformati.

      3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministro della salute che annualmente promuove:

          a) la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti;

          b) lo svolgimento di indagini su:

              1) la mortalità perinatale;

              2) la mortalità materna;

              3) l'incidenza e le motivazioni dei parti strumentali;

              4) la frequenza e la tipologia di eventuali malformazioni e handicap dei nascituri e dei neonati;

              5) i dati relativi all'assistenza al parto a domicilio e nelle case di maternità di cui all'articolo 8.